La Suprema Corte mette un freno ai discutibili precedenti della giurisprudenza di merito che respingevano le domande di restituzione dei pagamenti bancari disposti per errore e non impugnati nei termini di cui all’art. 1832 c.c.; afferma infatti la Corte di Cassazione con Sentenza n. 372/2018  “Nel contesto di un rapporto di conto corrente, le attribuzioni patrimoniali, pur annotate in conto, che siano tuttavia prive di idonea causa di giustificazione, costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ai fini della proponibilità dell’azione di ripetizione, è irrilevante il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’estratto conto dall’art. 1832, comma 2°, c.c., il cui decorso non è idoneo a consolidare attribuzioni patrimoniali prive di causa in capo alle parti”.