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Piena validità dei derivati speculativi (senza finalità di copertura) anche se i contratti sono privi dell’indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici.
La Corte d’Appello di Milano, con la Sentenza n.2859 dell’11 giugno 2018 che ribalta il precedente orientamento espresso (con non poco clamore) dalla medesima corte nel 2013, ha affermato che nessuna disposizione della normativa di riferimento in materia finanziaria prevede l’obbligo di indicare nei contratti il il mark to market (ossia il controvalore dello strumento derivato al momento della conclusione del contratto) o gli scenari probabilistici.
Tutti gli elementi rilevanti ai fini della misurazione del rischio (il valore iniziale del derivato, gli scenari probabilistici e gli eventuali costi impliciti) sono stati ricondotti nell’alveo degli obblighi di informazione gravanti sull’intermediario: quindi la banca è tenuta a comunicarli ma, laddove non lo facesse, la conseguenza non sarà la nullità del derivato, ma solo l’eventuale risarcimento del danno conseguente ad inadempimento.
La Suprema Corte mette un freno ai discutibili precedenti della giurisprudenza di merito che respingevano le domande di restituzione dei pagamenti bancari disposti per errore e non impugnati nei termini di cui all’art. 1832 c.c.; afferma infatti la Corte di Cassazione con Sentenza n. 372/2018 “Nel contesto di un rapporto di conto corrente, le attribuzioni patrimoniali, pur annotate in conto, che siano tuttavia prive di idonea causa di giustificazione, costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ai fini della proponibilità dell’azione di ripetizione, è irrilevante il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’estratto conto dall’art. 1832, comma 2°, c.c., il cui decorso non è idoneo a consolidare attribuzioni patrimoniali prive di causa in capo alle parti”.
La Suprema Corte mette un freno ai discutibili precedenti della giurisprudenza di merito che respingevano le domande di restituzione dei pagamenti bancari disposti per errore e non impugnati nei termini di cui all’art. 1832 c.c.; afferma infatti la Corte di Cassazione con Sentenza n. 372/2018 “Nel contesto di un rapporto di conto corrente, le attribuzioni patrimoniali, pur annotate in conto, che siano tuttavia prive di idonea causa di giustificazione, costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ai fini della proponibilità dell’azione di ripetizione, è irrilevante il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’estratto conto dall’art. 1832, comma 2°, c.c., il cui decorso non è idoneo a consolidare attribuzioni patrimoniali prive di causa in capo alle parti”.
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