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Nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, durante il CEO Summit 2018 de Le Fonti Awards l’Avv. Francesco Bochicchio e lo Studio Legale Bochicchio&Partners hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento di Avvocato dell’anno e Boutique di Eccellenza in Diritto Bancario.

Piena validità dei derivati speculativi (senza finalità di copertura) anche se i contratti sono privi dell’indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici.

La Corte d’Appello di Milano, con la Sentenza n.2859 dell’11 giugno 2018 che ribalta il precedente orientamento espresso (con non poco clamore) dalla medesima corte nel 2013, ha affermato che nessuna disposizione della normativa di riferimento in materia finanziaria prevede l’obbligo di indicare nei contratti il il mark to market (ossia il controvalore dello strumento derivato al momento della conclusione del contratto) o gli scenari probabilistici.

Tutti gli elementi rilevanti ai fini della misurazione del rischio (il valore iniziale del derivato, gli scenari probabilistici e gli eventuali costi impliciti) sono stati ricondotti nell’alveo degli obblighi di informazione gravanti sull’intermediario: quindi la banca è tenuta a comunicarli ma, laddove non lo facesse, la conseguenza non sarà la nullità del derivato, ma solo l’eventuale risarcimento del danno conseguente ad inadempimento.

La Cassazione con Sentenza 9067/2018 conferma la responsabilità della CONSOB e la condanna al risarcimento dei danni subiti dai risparmiatori conseguenti all’inerzia o al ritardo dei controlli. Afferma la Suprema Corte che la Consob è tenuta all’osservanza del principio del neminem laedere. In particolare, l’inerzia o il ritardo della Consob, non possono mai ed in nessun caso trovare giustificazione nella discrezionalità tecnica che connota la sua attività, atteso che la discrezionalità relativa al quomodo della vigilanza non può mai estendersi anche alla scelta radicale tra l’attivarsi o non, soprattutto qualora sussistano gravi indizi di irregolarità.
Per i fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana della Consob, non occorre enucleare un diritto soggettivo del risparmiatore all’integrità del patrimonio, giacche’ l’ingiustizia del danno ricorre alla condizione necessaria e sufficiente della sussistenza di una lesione inferta ad una posizione soggettiva tutelata dall’ordinamento sulla base di specifici indici normativi, quali nella specie quelli che impongono alla Consob l’attività di sorveglianza, letti attraverso la lente unificante del dettato costituzionale ritratto dall’articolo 47 Cost., e dunque del rilievo della tutela del risparmio.

La Suprema Corte mette un freno ai discutibili precedenti della giurisprudenza di merito che respingevano le domande di restituzione dei pagamenti bancari disposti per errore e non impugnati nei termini di cui all’art. 1832 c.c.; afferma infatti la Corte di Cassazione con Sentenza n. 372/2018  “Nel contesto di un rapporto di conto corrente, le attribuzioni patrimoniali, pur annotate in conto, che siano tuttavia prive di idonea causa di giustificazione, costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ai fini della proponibilità dell’azione di ripetizione, è irrilevante il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’estratto conto dall’art. 1832, comma 2°, c.c., il cui decorso non è idoneo a consolidare attribuzioni patrimoniali prive di causa in capo alle parti”.

La Suprema Corte mette un freno ai discutibili precedenti della giurisprudenza di merito che respingevano le domande di restituzione dei pagamenti bancari disposti per errore e non impugnati nei termini di cui all’art. 1832 c.c.; afferma infatti la Corte di Cassazione con Sentenza n. 372/2018  “Nel contesto di un rapporto di conto corrente, le attribuzioni patrimoniali, pur annotate in conto, che siano tuttavia prive di idonea causa di giustificazione, costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ai fini della proponibilità dell’azione di ripetizione, è irrilevante il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’estratto conto dall’art. 1832, comma 2°, c.c., il cui decorso non è idoneo a consolidare attribuzioni patrimoniali prive di causa in capo alle parti”.

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